REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Condominio Conca del Sole Località Corvo Strada 22
Articolo 1
Premessa
Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare la corretta utilizzazione dei servizi, degli impianti, delle cose comuni e delle superfici di comune utilizzo o concesse in uso comune ai condomini nel pieno rispetto dei limiti fissarti dalle singole legittimazioni giuridiche. Ai fini del presente regolamento, per “costruttore” è sempre da intendersi la società costruttrice “TOTO IMMOBLIARE s.r.l.”.
Articolo 2
Descrizione degli immobili
Il Condominio Conca del Sole sito in Catanzaro alla Località Corvo, Strada 22 nell’area individuata nell’allegata planimetria generale, sorge sulle particelle 1339 e 1338 del foglio 86. L’intervento, consta di sette corpi di fabbrica. I primi tre corpi sono situati sulla particella 1339 s sono così composti: il primo da quattro villette a schiera individuate nei sub dall’ 1 al 4; il secondo corpo è composto da altre quattro villette a schiera individuata dal sub 5 al sub 8, il terzo corpo è composto da altre quattro villette a schiera individuate dal sub 9 al sub 12. I rimanenti ulteriori tre corpi di fabbrica sorgono sulla particella 1338 e sono così individuati: il primo corpo è composto da sei villette a schiera individuate dai sub da 1 a 6, il secondo corpo è composto da quattro villette a schiera individuate dai sub da 7 a 10, il terzo corpo di fabbrica è composto da sei villette a schiera individuate dai sub da 11 a 16.
Articolo 3
Efficacia:
Il regolamento obblighera’ tutti i proprietari, conduttori, affittuari ed ogni altra persona fisica o giuridica avente diritto all’uso e godimento di quanto indicato nel precedente art.1, nonche’ tutte le persone (dipendenti, clienti o altro) che accederanno a qualsiasi titolo al Condominio.
In caso di cessione a qualsivoglia titolo della proprieta’ o altro diritto reale di godimento, i cedenti saranno obbligati a menzionare espressamente l’esistenza del presente regolamento nel relativo contratto di trasferimento, sottoscrivendo il quale, il cessionario, a sua volta, si obblighera’ per sè ed aventi causa al pieno rispetto del presente Regolamento.
Articolo 4
Proprieta’ individuali e proprieta’ comuni
La proprieta’ individuale si riferisce alle unita’ immobiliari che in base agli atti di acquisto risultano di proprieta’ dei singoli condomini.
La proprieta’ comune si riferisce a quelle parti di godimento e di uso comune ed indivisibile. In particolare sono proprieta’ comune di tutti i condomini:
a) Le aree di parcheggio individuate al foglio 1339 sub 13 e sub 14 nonché quelle di cui al foglio 1338 al sub 19-20-21 con le relative pertinenze; dette aree sono comuni alle sole unità immobiliari di pertinenza;
b) L’ antenna centralizzata; il costruttore si impegna a concedere la servitù di passaggio dalla strada di servizio per l’ acquedotto fino all’ impianto dell’ antenna suddetta;
Articolo 5
Uso degli spazi condominiali
Ciascun condomino ha la comproprietà delle aree di parcheggio così come individuate e l’ uso esclusivo dei soli spazi ad esso riservati come specificato nei singoli rogiti; per l’ effetto ogni condomino potrà usufruire dei soli spazi ad esso assegnati.
Articolo 6
Domicilio dei condomini
Il condomino deve notificare all’amministratore il proprio domicilio; in mancanza si intendera’ domiciliato agli effetti del presente Regolamento, nelle unita’ immobiliari di sua competenza, proprieta’ e/o locazione nel Condominio. In caso di trasferimento di proprieta’, il condomino e’ tenuto a comunicare all’amministratore le generalita’ del nuovo proprietario, con ogni consegunte responsabilita’ a suo carico in caso di omessa comunicazione.
Disposizioni generali
Articolo 7
Attivita’ non permesse
Salvo l’applicabilita’ dell’articolo 1120 del cod.civ. e salve le deroghe del presente Regolamento, e’ fatto divieto a ciascun condomino di apportare modifiche alle cose comuni anche in deroga a quanto previsto e stabilito dall’art.1102 cod.civ. Inoltre nelle zone di uso comune saranno vietati:
· vendite esterne, con merce ambulante, mendicita’, discorsi pubblici e dimostrazioni politiche e in generale ogni atto che possa arrecare danno anche potenziale al decoro ed alla sicurezza del Condomino in genere.
· Ciascun condomino nella porzione di sua proprieta’ non puo eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio o che possano recare altrimenti pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato ovvero che ne alterino anche parzialmente il decoro architettonico o l’attuale disposizione planimetriche di vetrine, accessi o altro. Ogni condomino e’ obbligato ad eseguire immediatamente le riparazioni e manutenzioni sulle cose di sua proprieta’ esclusiva la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini ovvero le parti comuni, compromettere la stabilita’ dell’edificio e alterarne il decoro architettonico. Il condomino deve altresi’ consentire che all’interno dei locali di sua proprietà si proceda alle verifiche ed ai lavori che possano interessare le parti comuni o altre porzioni di sua proprieta’ esclusiva. Fermo restando il divieto assoluto di cui al primo comma del presente articolo, i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprieta’ esclusiva l’esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilita’, la sicurezza ed il decoro dell’edificio o di parte di esso o gli impianti comuni ovvero arrecare altrimenti incomodo, devono dare notizia all’amministratore e riceverne preventiva autorizzazione scritta, fermo restando il disposto dell’articolo 1120 del cod.civ.
· I condomini che avessero la necessita’ di installare impianti nei locali di loro proprieta’ dovranno adottare ogni accorgimento tecnico al fine di sopprimere esalazioni e comunque inconvenienti deteriori per gli altri condomini, richiedendo comunque preventiva autorizzazione scritta dell’amministratore.
· I condomini dovranno attenersi alle deliberazioni adottate dall’assemblea in ordine alla salvaguardia della consistenza, della buona conservazione del decoro architettonico del Condominio.
Le disposizioni impartite dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini salvo il ricorso all’assemblea da parte del condomino che si ritenga leso. I reclami relativi all’uso delle cose comuni devono essere diretti all’amministratore per iscritto.
In caso di comportamento contrario a quanto stabilito, attribuibile agli utilizzatori, l’amministratore del Condominio potra’ intervenire direttamente o a mezzo di propri incaricati per far venire meno il comportamento contrario al contenuto del presente articolo. Spese e danni conseguenti e/o consequenziali saranno a carico dei contravventori.
Articolo 8
Rifiuti
· E` vietato depositare rifiuti in tutte le parti comuni, tranne che nei locali e/o nei contenitori predisposti a tale scopo.
Articolo 9
Uso delle parti private
· Rumori:
E` vietata l’installazione di ogni tipo di motore o macchina che con il suo funzionamento superi la normalita’ tollerabilita’ (ai sensi della normativa in vigore). In ogni caso l’installazione dovra’ essere preventivamente autorizzata dall’amministratore. Gli apparecchi radio e diffusori potranno essere utilizzati all’interno dei locali a condizione che gli effetti acustici non siano avvertiti all’esterno degli stessi.
Articolo 10
Responsabilita’ dei proprietari e conduttori
I proprietari, i conduttori, gli affittuari, ecc., sono obbligati a rispettare il presente Regolamento, attivandosi per facilitare l’ esecuzione di tutte quelle opere che saranno svolte nel comune interesse, contribuendo alla salvaguardia dell’ immagine e del buon nome del Condominio. Gli stessi saranno responsabili delle azioni od omissioni dei loro preposti o subalterni, nonché dei comportamenti commissivi od omissivi della propria clientela.
In generale i proprietari ed i conduttori dovranno comportarsi in modo che l’ ordine, la pulizia, la sanità e la sicurezza dell’ intero Condominio, siano rispettate e conservate. A tal fine si attiveranno per il buon funzionamento degli impianti privati che l’ Amministratore avrà la facoltà di ispezionare o fare ispezionare in qualsiasi momento.
Articolo 11
Spese comuni generali
Si considerano spese comuni generali:
· Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria della zone condominiali e comuni in genere quali ad esempio quelle relative ai parcheggi; tali spese saranno computate in funzione delle sole unità immobiliari di pertinenza.
- Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie dell’ antenna centralizzata che verranno ripartite in ventinovesimi così come il consumo di energia elettrica afferente l’ impianto medesimo.
Articolo 12
Il condomino è costituito in mora senza necessità di sollecito né ingiunzione, per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita. In caso di morosità protratta per un trimestre, l’ Amministratore può sospendere al condomino moroso l’ utilizzazione del servizi che siano suscettibili di godimento separato.
Articolo 13
Compiti dell’ Amministratore
L’ Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio ai sensi dell’ art 1131 del cod. civ. . Egli è nominato dall’ Assemblea che delibera anche sulla sua retribuzione e sulla revoca e può essere scelto anche fra estranei al Condominio. Dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque tempo dall’ Assemblea.
L’ Amministratore alla fine di ciascuno esercizio deve rendere il conto della sua gestione all’ Assemblea e sottoporlo per la discussione e l’ eventuale approvazione all’ Assemblea che dovrà essere convocata entro tre mesi dalla chiusura dell’ esercizio annuale. Detto obbligo incombe all’ Amministratore anche in caso di revoca o di dimissioni in corso di esercizio: in tale ipotesi deve essere eseguito entro quindici giorni dalla revoca o dalle dimissioni. L’ obbligo medesimo incombe agli eredi in caso di morte dell’ Amministratore. All’ atto del rendiconto l’ Amministratore deve entro dieci giorni consegnare al successore, ed in sua mancanza al Comitato condominiale, tutti i documenti, gli atti ed i valori dell’ amministrazione, indipendentemente da eventuale contestazione in corso con il Condominio.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente.
Il Costruttore:
TOTO IMMOBILIARE s.r.l
Allegati:
-Planimetria generale dell’area con individuazione edifici;
-Tabelle millesimali
Catanzaro, li 02/04/2009
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